Se avete la possibilità di chiudere il mutuo in anticipo rispetto alla scadenza (anche solo parzialmente) la buona notizia è che per i contratti stipulati dopo il 2 febbraio 2007 la legge ha eliminato la penale che si pagava alla banca e ha stabilito penali massime non superabili per quelli stipulati prima di tale data. Comunque è un vostro diritto estinguere in ogni momento il vostro mutuo, parzialmente o totalmente.
Con un’estinzione parziale si versa il capitale che serve a ridurre quello residuo del finanziamento e la rata del mutuo sarà ricalcolata diventando ovviamente più bassa.
Nel caso di estinzione totale, invece, si versa alla banca tutto il capitale residuo.
Mutui stipulati dopo il 2/2/2007
Il decreto legge n. 7 del 31/1/2007 (meglio noto come Bersani bis) ha eliminato le penali per l’estinzione dei contratti di mutuo per l’acquisto della prima casa (abitazione principale) stipulati dal 2 febbraio 2007 in avanti. La legge di conversione (n. 40 del 2/2/2007) ha esteso l’estinzione della penale agli altri contratti di mutuo anche se erogati da enti diversi dalle banche.
Mutui stipulati prima del 2/2/2007
Il 2 maggio del 2007, l’Abi (associazione che rappresenta le banche italiane) e le associazioni di consumatori si sono accordate per fissare penali massime per i mutui stipulati prima del 2 febbraio 2007. È il mutuatario che deve attivarsi per chiedere la rinegoziazione del mutuo e la banca non può rifiutarsi di rinegoziare la penale entro i limiti massimi stabiliti dall’accordo e che dipendono dalla tipologia di tasso del mutuo e dalla data di stipula. È prevista una clausola di salvaguardia: se la penale del contratto di mutuo è pari o uguale al massimo definito dall’accordo, la penale è ridotta dello 0,20%. Per esempio, se la penale di contratto è lo 0,50%, diventa lo 0,30% e poi zero già dal terz’ultimo anno.
Per i mutui a tasso fisso stipulati fino al 31 dicembre 2000 valgono le penali massime indicate per i mutui a tasso variabile e anche la clausola di salvaguardia è la stessa di quella prevista per i mutui a tasso variabile.
Mentre se il mutuo a tasso fisso è stato stipulato dal primo gennaio 2001 in poi si applicano altre penali massime.
L’accordo firmato il 2 maggio 2007 è diventato operativo il primo giugno 2007. Il cliente deve chiedere esplicitamente la rinegoziazione della penale alla banca usando il modulo apposito. Attenzione, l’accordo tra l’Abi e le associazioni dei consumatori ha solo individuato dei massimi per le penali di estinzione, ma nulla esclude che nella contrattazione singola con la banca non si possa ottenere la completa abolizione della penale.